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Ecc.mo Presidente della Repubblica
Ecc.mo Presidente del Senato della Repubblica
Ecc.mo Presidente della Camera dei Deputati
Ecc.mo Presidente del Consiglio dei Ministri
Ecc.mi Onorevoli Deputati
Ecc.mi Onorevoli Senatori
Eccellentissime autorità
Vi scrive un Geometra, per sollecitare, con il dovuto rispetto, l’approvazione della Legge sulle competenze professionali dei geometri in edilizia e urbanistica.
Una proposta di Legge sulla materia in questione è stata presentata al Senato della Repubblica dalla Senatrice Simoni Vicari, come prima firmataria, il 10 novembre 2009 (DDL N. 1865).
Osserviamo che nella relazione descrittiva del DDL 1865 c’è scritto : “Il testo del presente disegno di legge, nel suo contenuto essenziale ed in particolare per quanto riguarda le competenze in materia edilizia, era già stato approvato dall’Aula del Senato nel corso della XIII legislatura (atto Senato n. 884) e dalla Commissione lavoro del Senato nelle due precedenti legislature.”
Un Disegno Di Legge analogo è stato presentato alla Camera dei Deputati dall’Onorevole Daniele Toto come primo firmatario (D.D.L. n. 3493).
Centodiecimila geometri, le loro famiglie, cosi come tanti loro collaboratori con le rispettive famiglie, attendono da tanti anni (decisamente troppi), quindi, che venga approvata la legge sulle competenze professionali dei geometri in edilizia e urbanistica .
Le iniziative legislative per lo sviluppo dell’economia italiana e per la salvaguardia dell’ambiente nazionale, promosse dal governo, risentono, indirettamente e negativamente, della mancanza di chiarezza e della inadeguatezza esistente nella definizione legislativa delle competenze professionali dei geometri in edilizia e urbanistica.
Iniziative legislative come il piano casa e la certificazione energetica del patrimonio edilizio, per esempio, richiedono il coinvolgimento di tutte le intelligenze professionali dell’area tecnica esistenti nel nostro paese, senza ingiustificate limitazioni, se si vogliono ottenere i risultati di crescita economica eco-sostenibile attesi (e auspicabili) dalle stesse normative richiamate.
Lo Stato ha investito per decenni nel sistema dell’istruzione tecnica e universitaria per istruire e formare coloro che hanno deciso di svolgere questa professione intellettuale, il geometra, ed ha interesse, a nostro modesto avviso, che vengano messe a frutto, a beneficio dell’economia del paese, tutte le potenzialità che la categoria professionale dei geometri può esprimere, corrispondentemente al livello di formazione fornito ai geometri nel relativo sistema di istruzione statale.
La categoria dei geometri, inoltre, investe quotidianamente nella formazione professionale continua, per incrementare e aggiornare il bagaglio di conoscenze tecniche e culturali dei geometri liberi professionisti e portarlo al livello delle nuove conoscenze della scienza e del progresso della tecnica nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica, in cui tipicamente operano i geometri.
Lo Stato e i geometri, da punti di vista diversi, hanno, quindi, l'interesse comune che l'oggetto dell'attività professionale dei geometri venga svolto utilizzando al meglio e completamente l'investimento effettuato nella loro formazione scolastica e professionale.
Invece, ancora oggi, le competenze professionali riconosciute per legge ai geometri non sono definite chiaramente, e non corrispondono pienamente alle competenze fornite dai programmi di studio nel sistema dell’istruzione tecnica e universitaria e della formazione continua che riguardano la professione di geometra, causando questa annosa, ormai, “incertezza legislativa” che impedisce di ottenere la piena utilizzazione della capacità progettuale che la categoria dei geometri è in grado di esprimere, per il benessere della collettività e la crescita dell’economia italiana.
In tante occasioni che non elenchiamo (anche tristemente luttuose, purtroppo, per il paese) la categoria professionale dei geometri ha dimostrato che questo “investimento” è stato un investimento utile alla società, all’economia e al benessere della collettività, nonostante le “incertezze legislative” che normalmente ostacolano la piena utilizzazione delle capacità progettuali in possesso della categoria dei geometri.
Ma non è intenzione di questa lettera attribuire meriti e onorificenze alla categoria dei geometri.
La definizione delle competenze professionali dei geometri in edilizia, che attualmente è contenuta principalmente in un regolamento professionale emanato nel 1929, è “inadeguata”.
Di questa “inadeguatezza” ne danno atto con chiarezza anche i vari Disegni Di Legge presentati in parlamento in questa materia nel corso di decenni.
La definizione delle competenze professionali dei geometri contenuta nel regolamento professionale del 1929 è inadeguata perché, sostanzialmente, non corrisponde allo sviluppo delle conoscenze e delle tecnica, su cui i geometri, invece, si sono formati:
negli istituti tecnici per geometri e nelle università dove conseguono i titoli di studio che consentono di accedere alla professione di geometra;
nel periodo di tirocinio biennale, o di esperienza professionale quinquennale, che i geometri frequentano prima di accedere all’esame di abilitazione all’esercizio della libera professione;
nei programmi di formazione professionale continua organizzati dalla categoria stessa;
dall’esperienza professionale maturata nel corso dell’esercizio della libera professione.
L’inadeguatezza della definizione delle competenze professionali, tra l’altro, ha esposto nel passato, ed espone nel presente, costantemente e ingiustamente, i geometri a contenziosi legali, derivanti dalla incerta definizione legislativa delle competenze professionali dei geometri in edilizia e urbanistica. Contenziosi avviati e ispirati, spesso, dalle categorie professionali concorrenti, con, sottese, motivazioni poco nobili, miranti all’accaparramento delle occasioni di lavoro nel settore delle costruzioni da parte degli iscritti a queste altre categorie professionali concorrenti.
Questi contenziosi hanno originato una copiosa e contrastante giurisprudenza che ha posto nella incertezza assoluta il diritto dei geometri ad esercitare liberamente la propria professione in campo edilizio e urbanistico.
Con l’emanazione della legge di cui si chiede l’approvazione occorrerebbe, pertanto, a nostro avviso, disporre l’estinzione delle cause pendenti contro i geometri in materia di competenze professionali originate dalla mancanza di una chiara definizione legislativa delle competenze dei geometri in edilizia e urbanistica.
L’estinzione delle cause pendenti in questa materia si rende doverosa anche a seguito della abrogazione del Regio Decreto 2229 del 1939 che recava le “norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato”, la cui interpretazione giurisprudenziale collegata alle norme del nostro regolamento professionale è stata il fulcro, a nostro avviso, intorno al quale si è originata l’incerta e contrastante produzione giurisprudenziale che nel corso degli anni ha riguardato le competenze dei geometri in edilizia.
Quotidianamente, e da sempre, i geometri, per scelta di vita, sono al servizio della collettività.
La collettività: privati cittadini; imprese; enti; istituzioni; liberamente, e da sempre, sceglie di rivolgersi ai geometri per risolvere problemi tecnici, (e non solo), e continuando a farlo ha dimostrato e dimostra piena soddisfazione per la qualità, competenza e serietà delle nostre prestazioni professionali.
Eccellentissime Autorità Vi esortiamo quindi all’approvazione della Legge sulle competenze dei Geometri in edilizia e urbanistica, senza limitazioni nell’utilizzo di materiali, tecnologie e tipologie, per consentire alla categoria dei geometri di mettere al servizio, e a vantaggio, della collettività e della crescita economica del paese, tutto il potenziale di conoscenze e competenze della categoria dei geometri, derivante dalla formazione scolastica e universitaria, dal tirocinio formativo, dalla formazione professionale continua organizzata dalla categoria e dall’esperienza professionale maturata negli anni direttamente in campo lavorativo dai geometri.
Italia, 3 novembre 2011
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